Art. 1.
(Diritto all'oblio).

      1. Salvo risulti il consenso scritto dell'interessato, non possono essere diffusi o mantenuti immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata nell'ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti, quando sono trascorsi:

          a) tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione;

          b) cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è inferiore a cinque anni di reclusione;

          c) dieci anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a cinque anni di reclusione;

          d) quindici anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a dieci anni di reclusione;

          e) venticinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a venti anni di reclusione.

      2. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi e cancellati quando è trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, se è stato pronunciato decreto di archiviazione o se è intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione.

 

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      3. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi o cancellati quando sono trascorsi due anni dal momento in cui è intervenuta o è stata dichiarata una causa di estinzione del reato o della pena.